Tar Veneto (Sezione Prima) sentenza n. 335 del 30 marzo 2016

Territorio e autonomie locali
30 Marzo 2016
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il giudice amministrativo ha  respinto  l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633).  E’ stato  accolto il motivo di ricorso  con il quale è stata addotta la violazione dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, atteso che, con la nomina ad assessore delle  controinteressate,  la Giunta comunale  risulta composta da un numero di assessori  non coerente  con il principio di cui alla citata disposizione normativa. E’ annullato l’articolo dello statuto comunale che prevede un numero di componenti della giunta in contrasto con la disciplina recata  dall’art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 267/00. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla normativa sulla parità di genere, il ricorso è accolto in quanto tutti gli atti adottati nella vigenza  dell’ art. 1, comma 137, della legge n. 56/14   trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità e, nel caso di specie, a seguito dell’annullamento del decreto di nomina ad assessore di due componenti di genere femminile, la Giunta comunale  risulta composta da quattro assessori di cui uno solo di sesso femminile, ponendosi così in contrasto l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/14.