La sentenza opera una ricognizione della normativa nazionale in tema di parità di genere elencando gli artt 3 e 51 della Costituzione, gli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/12) del decreto legislativo n. 267/00, l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/14. Il comune resistente, in base ai dati sulla popolazione residente, rientra nell’ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata. Nel merito, il ricorso è accolto “…per motivazione insufficiente in relazione al mancato rispetto del principio di pari opportunità”. Il giudice amministrativo ha ritenuto di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria un’adeguata motivazione, da cui risultino la concreta attività istruttoria svolta dal Sindaco e i contatti con le persone di genere femminile della società civile che si riconoscono nella maggioranza politica di governo comunale, dai quali si evinca l’impossibilità del rispetto del principio previsto dalla legge.
Tar Basilicata (Sezione Prima) sentenza n. 631 del 17 giugno 2016
Territorio e autonomie locali
Categoria
03 Organi›03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia