Tar Campania (Sezione Prima) sentenza n. 2655 del 13 maggio 2015

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2015
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per quanto riguarda  la legittimazione al ricorso da parte di una cittadina elettrice, il collegio ha ritenuto di doversi escludere  che la legittimazione processuale postuli un vantaggio personale e diretto, quale la nomina ad Assessore. Tale assunto, infatti, garantirebbe la legittimazione unicamente ai soggetti che si dichiarino disposti a collaborare a un determinato programma amministrativo, circostanza  che  discriminerebbe gli appartenenti allo stesso genere sulla base del proprio orientamento politico. Pertanto, il giudice amministrativo ha ritenuto che la qualità di cittadina residente nel Comune resistente e la titolarità del diritto elettorale attivo costituiscano condizioni legittimanti alla proposizione del gravame. La sentenza opera una ricognizione della normativa nazionale in tema di parità di genere elencando  gli artt.  3 e 51 della Costituzione, l’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità fra uomo e donna), gli  artt. 6, comma 3, e  46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/12) del decreto legislativo n. 267/00 e l’art. 1, comma 137, legge n. 56/14. Secondo quanto osservato dal Tar, tale ultima disposizione  “… non necessita di alcun recepimento da parte dello Statuto dell’ente locale e trova quindi applicazione sia nel caso di composizione originaria dell’organo esecutivo, sia nelle ipotesi, come quella in esame, di sostituzione di Assessori e, in generale, di “rimpasto” dell’organo giuntale”. Nella circolare del  Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, attuativa della legge n. 56/14,  si  legge che “…al fine di rendere effettivo il principio di parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche pubbliche, il Sindaco deve svolgere una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi…”. Nel merito, il ricorso è fondato in quanto il comune resistente rientra nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 137 citato, e il provvedimento    impugnato  non reca traccia di alcuna  preliminare attività istruttoria  finalizzata alla ricerca di assessori  di genere femminile.