Tar Calabria (Sezione Seconda) sentenza n. 651 del 10 aprile 2015

Territorio e autonomie locali
10 Aprile 2015
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

La sentenza opera una ricognizione sulla normativa nazionale e internazionale in tema di parità di genere. La  questione trova un primo riconoscimento, sul piano internazionale, nel Preambolo della Carta dell’ONU, che sancisce tra gli obiettivi principali  l’uguaglianza dei diritti di uomini e donne, ribadito dalla Convenzione sui diritti politici delle donne, adottata dall’Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 dicembre 1952, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24.4.1967,  n. 326, e poi anche nella Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata il 18 dicembre 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed in vigore dal 1981. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ha ritenuto  il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso ed il principio di parità tra uomini e donne, come diritti fondamentali di tutti gli individui, da assicurare in ogni ambito.  Il Trattato di Amsterdam ha affermato la parità di genere ed il divieto di discriminazione basata sul sesso e ha previsto  l’adozione, da parte delle istituzioni comunitarie, di provvedimenti finalizzati a combattere le discriminazioni fondate sul sesso. L’art. 51 Cost., nel testo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, prevede che, al fine del pari accesso dell’uno o dell’altro sesso alle cariche elettive, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Principio  ribadito dall’art. 117, comma 7, Cost. nonché sancito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost., sicché lo stesso opera direttamente quale limite all’esercizio del potere amministrativo. L’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (recante il “codice delle pari opportunità fra uomo e donna”), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 5/10, così stabilisce  misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso. L’art. 6, comma 3, del  decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall’art.1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, stabilisce, poi, che “gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”. L’art. 46, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 267/00, stabilisce altresì che “il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta…”. L’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) stabilisce infine che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.    Sussiste la legittimazione ad agire  della Consigliera di Parita' Regionale  in base ai poteri riconosciuti dal decreto legislativo 11.4.2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità fra uomo e donna). Il giudice amministrativo ha citato, altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, che al punto 3 “Rappresentanza di genere”, stabilisce: “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”, il provvedimento avversato non risulta supportato da adeguata attività istruttoria né da congrua motivazioni per il mancato adeguamento alla Legge. Il  Comune resistente, ente che  ricade nella sfera di applicazione dell’art. 1, comma 137 cit.,  ha obiettato che la disciplina de qua sarebbe inapplicabile ratione temporis, in quanto il provvedimento impugnato si configurerebbe quale  mera sostituzione di due assessori della Giunta comunale già nominata  prima dell’entrata in vigore  dell’art. 1, comma 137 citato. Tale obiezione è priva di rilievo in quanto “…se pure è ovvio tale disposizione non possa essere applicata retroattivamente - sicché non potrebbe essere adoperata come metro di legittimità dei provvedimenti di nomina adottati prima della sua entrata in vigore –, nondimeno non pare dubbio che, a partire dalla data in cui ha assunto vigore di legge, ad essa debba essere prestato rispettato nell’adozione di tutti i provvedimenti che vadano ad incidere sulla composizione della Giunta comunale”. Nel merito, il ricorso è accolto, poiché “non risulta che sia stata svolta alcuna attività istruttoria volta ad individuare, all’interno della società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento del Comune, personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni - idonee a ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3938; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 3146; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 30 aprile 2014, n. 552; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 14384, che hanno ritenuto la necessità di tale istruttoria anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56).”