Con riferimento alla legittimazione ad agire, il collegio ha ritenuto che non può ravvisarsi la sussistenza dell’interesse al ricorso da parte dei ricorrenti come semplici cittadini, dal momento che lo Statuto prevede che gli Assessori possano essere scelti solo tra i candidati non eletti della lista di maggioranza. Tuttavia, la ricorrente di sesso femminile è portatrice di un interesse differenziato, come cittadina interessata “a tutelare il principio di rappresentanza di genere”. Il Comune resistente ha previsto nel proprio statuto la possibilità della nomina ad assessore anche di candidati non eletti, purché appartenenti alla lista di maggioranza. Nel merito, il ricorso è respinto. La legge sulla parità di genere nella composizione della giunta è stata applicata nei limiti consentiti dalla norma statutaria che prevede la possibilità di nominare assessori esterni solo attingendo alla lista dei candidati non eletti tra i sostenitori del Sindaco. Secondo quanto osservato dal giudice amministrativo, il tentativo esperito dal Sindaco di rispettare la normativa sulla percentuale del 40 per cento attingendo alle sole candidate di maggioranza risultate non elette rappresenta quella “adeguata motivazione” richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014.
Tar Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) sentenza n. 1595 del 26 novembre 2015
Territorio e autonomie locali
Categoria
03 Organi›03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia