Per quanto concerne la asserita tardività del ricorso, il giudice amministrativo ha precisato che il dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare il provvedimento di nomina degli assessori decorre dalla pubblicazione dell’atto consiliare. Ai sensi dell’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, infatti, è previsto che la nomina degli assessori da parte del Sindaco venga comunicata al Consiglio comunale. E’ infondato il ricorso avverso la sentenza del Tar Calabria che aveva annullato l’atto sindacale di nomina della giunta comunale perché non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56. Secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato, l’atto impugnato non risulta corredata da alcuna istruttoria che dimostri l’impossibilità del rispetto della suddetta percentuale. Tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014 trovano nella citata norma “…un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni”. Viene ribadito il consolidato orientamento del Supremo Consesso Amministrativo circa il necessario rispetto del principio di parità di genere. Infatti, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, il Consiglio di Stato aveva osservato che: “E' illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla legge n. 215/2012 , il decreto di nomina degli assessori tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. L'attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto” (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 6073).
Consiglio di Stato (Sezione V) sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015
Territorio e autonomie locali
Categoria
03 Organi›03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia