Consiglio di Stato (Sezione V) sentenza n. 406 del 3 febbraio 2016

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2016
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Tutti gli atti adottati nella vigenza  dell’ art. 1, comma 137 della legge n. 56/2004   trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità. E’ necessario contemperare, da una parte,  la ratio della norma finalizzata a  garantire la parità tra i sessi nella composizione degli organi esecutivi degli enti locali e, dall’altra,  l’esigenza di realizzare un  continuato, ordinato e corretto svolgimento delle  funzioni politico – amministrativo in coerenza con i principi  di  legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. L’applicazione della disposizione in questione non può pertanto in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico – amministrative. Nel merito, nel giudizio di appello sono state considerate meritevoli di condivisione  le conclusioni raggiunte dai primi giudici, secondo cui non sono state fornite prove  documentali  circa l’espletamento di una adeguata istruttoria svolta per reperire un assessore di genere femminile nell’ambito territoriale di riferimento. Il Supremo Consesso Amministrativo ha dato atto della ragionevolezza dell’interpretazione  della disposizione indicata dalla stessa circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  che,  con riferimento alle difficoltà di individuare soggetti idonei a disponibili allo svolgimento delle funzioni assessorili, sottolinea che “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità”, precisando tra l’altro che “Nel caso in cui lo statuto comunale non prevede la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentate di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente”. Le  affermazioni svolte dall’appellante circa la  infruttuosa  ricerca di personalità femminili  idonee a svolgere funzioni  assessorili non hanno trovato  riscontro documentale in quanto sono stati prodotti solamente due atti scritti di  rinuncia all’incarico proposto.