Illegittimità dell'art.16 c.6 del D.L. n.95/2012 circa la riduzione delle risorse per gli enti locali senza alcuna forma di coinvolgimento di tali enti.
Con questa sentenza la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.16, c.6 del DL n.95/2012 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, della L.135/2012 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 97, 119 della Costituzione, non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto attuativo di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno.
La censurata disposizione comporterebbe la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale dall'art.119 Cost.in quanto a differenza di quella previgente per i Comuni e quella vigente per le Province, non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun comune deve essere emanato.
La Corte Costituzionale, richiama il legislatore al rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione per l'adozione delle decisioni che riguardano altri livelli di governo e richiama il principio secondo il quale ogni intervento di riduzione di risorse non deve compromettere la possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini.