Consiglio di Stato, sezione III, n. 5023 del 3 novembre 2015

Territorio e autonomie locali
3 Novembre 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Lo scioglimento dei corpi rappresentativi del Comune, di cui all’art. 143 del Dlg 267/2003 per infiltrazioni mafiose, ha natura di atto non già sanzionatorio, bensì preventivo e cautelare. Sicché i termini colà previsti, decorrenti dalla data di insediamento della Commissione (c. 2) e, rispettivamente, dal deposito della relazione di essa al Prefetto, in sé non hanno natura decadenziale, in base al dato testuale e sotto il profilo funzionale. Invero, non v’è connesso loro alcun effetto caducatorio o di estinzione di una potestà che il Prefetto ben potrebbe esercitare avendo «… comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 o… in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi…». Detti termini non mirano a garantire l’efficace e seria difesa dell'ente a fronte d’una pari puntuale contestazione di addebiti, come accade, p.es., per quelli posti (e non sempre) a tutela dell’incolpato nel procedimento disciplinare. In quel caso, i termini che assicurano la posizione di quest’ultimo nel procedimento (per la produzione delle giustificazioni; per la presa visione di atti; per il preavviso di presentazione davanti alla commissione di disciplina, ecc.) sono inderogabili, come decadenziale è quello complessivo posto per la conclusione del procedimento stesso, mentre sono sollecitatori i termini volti a cadenzarne l'andamento in relazione ai vari adempimenti istruttori. Ecco, il termine di cui al c. 2 ha proprio tal precipuo scopo e l’eventuale suo decorso non inficia la legittimità della statuizione assunta, pur se tardiva.
L’art. 143 del Dlg 267/2000 consente lo scioglimento del Consiglio comunale anche sulla scorta di indagini (recte, di accertamenti e di conseguenti valutazioni) ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale. Ciò avviene in base a circostanze (e, dunque, NON a fatti penali definiti o illeciti consumati, per i quali soccorrono altri istituti repressivi), che presentino un buon grado di significatività e di concludenza, pur se di livello inferiore rispetto a quello, appunto, che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza.
L’art. 143 delinea il potere di scioglimento degli enti locali, soggetti a pericolo d’infiltrazione mafiosa, quale misura avanzata di prevenzione, onde esso riconosce alla P.A. ampi margini sulla valutazione degli elementi che possano costituire indice di collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell'Ente e la criminalità organizzata, o forme di condizionamento. E tanto sebbene il valore indiziario di tali dati non sia in sé sufficiente per l'avvio dell'azione penale e, per quanto qui rileva, prima o al di là dell’attivazione di quest’ultima.