Consiglio di Stato, sezione III, n. 4792 del 19 ottobre 2015

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

I parametri definiti dall’art. 143 TUEL ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale sono la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale; un rapporto di causa effetto tra i collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata e la conseguente alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi o del regolare funzionamento dei servizi delle amministrazioni comunali o provinciali.
A differenza di altre misure di prevenzione, ad esempio quelle prefigurate dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, a tutela del condizionamento delle imprese da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, per la cui adozione è sufficiente il mero tentativo di infiltrazione, se non il periculum della stessa - l’art. 143, comma 1, nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, richiede che detta situazione sia resa significativa da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da “determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”, aspetto ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell’adozione della misura di scioglimento dell’organo rappresentativo della comunità locale.
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi caratterizzarsi per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica); per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale.
La definizione di precisi parametri da parte della normativa di riferimento esclude che, pur permanendo in capo all’Amministrazione quella ampia discrezionalità che ad essa spetta nella valutazione di fenomeni connessi all'ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità possa spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti della Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso. Nel caso dello scioglimento del Consiglio comunale la definizione di precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della legge n. 9/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l’intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo garantita dalla Costituzione.
I collegamenti tra l’amministrazione comunale e la criminalità organizzata possono senz’altro avere un valore indiziario e addirittura solo indiziario nel loro insieme o perfino sintomatico, purché si basino su fatti univoci, che siano tali da far presumere il condizionamento degli amministratori nello svolgimento delle loro funzioni.
I legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, ma a condizione che siano effettivamente legami e cioè siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza.