Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n.6326

Territorio e autonomie locali
22 Dicembre 2014
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’interdittiva c.d. tipica ex artt. 91 e ss. del Dlg 159/2011 esprime l’anticipazione massima possibile, in uno Stato di diritto qual è la Repubblica, della soglia di difesa sociale. 
L’interdittiva de qua vuol assicurare una tutela avanzata nel contrasto alle attività della criminalità organizzata e, appunto per questo, essa non deve per forza collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità di un'impresa con le organizzazioni malavitose. Tanto perché il condizionamento in atto dell'attività di impresa può esser inferito, in base ad una valutazione complessiva di discrezionalità lata sulla loro rilevanza, da elementi sintomatici ed indiziari da cui emerga il pericolo che si possa verificare il tentativo (quindi, non il fatto specifico) dell’ingerenza criminale nell'attività d’impresa. Se, dunque, l’interdittiva stessa è misura preventiva per impedire alla criminalità organizzata d’aver rapporti contrattuali, diretti (grazie ad imprese di mafiosi) o mediati (da imprese condizionate dalle mafie) con la P.A., la valutazione prefettizia dei relativi elementi sintomatici, proprio perché esprime un’ampia discrezionalità, è soggetta al sindacato di legittimità di questo Giudice sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr. così Cons. St., III, 25 giugno 2014 n. 3208).