Perché possa ritenersi sussistente un nesso di presupposizione fra provvedimenti tale da determinare la caducazione automatica del provvedimento presupponente a seguito dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento presupposto - perché si produca, cioè, il c.d. effetto caducante, derivante dall'annullamento dell'atto presupposto, che si contrappone al c.d. effetto meramente invalidante - è necessario che si tratti di provvedimenti facenti parte della medesima sequenza procedimentale e che il provvedimento successivo si ponga in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria rispetto a quello precedente; ne deriva che non può riconoscersi all’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento antimafia, di natura interdittiva, effetto caducante nei riguardi dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di un appalto, disposto in applicazione della stessa nota prefettizia; i due atti, in realtà, sono compresi in distinte sequenze procedimentali, situandosi l’uno nell’ambito di un procedimento curato dall’Autorità statale al fine della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di impresa, l’altro compreso nel procedimento, di competenza di un Comune, di scelta del contraente per la stipulazione di un contratto d’appalto; di conseguenza, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice risulterebbe viziato da illegittimità derivata, qualora determinato dall’esecuzione di una informativa prefettizia illegittima e non automaticamente caducato, con la necessità di dover essere, come è avvenuto nella fattispecie, autonomamente impugnato dal soggetto privato interessato.