-Stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere. Nei limiti dell’anzidetto sindacato estrinseco, in linea con le conclusioni del primo giudice, non emergono nella scelta di tutela del Prefetto elementi di manifesta illogicità o di travisamento dei presupposti istruttori. Il predetto organo – nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito - ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell’imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell’esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi.
-Il biennio di c.d. decantazione e discontinuità da ogni rapporto di contiguità con soggetti con pregiudizi di polizia (unitamente al mutamento del luogo di residenza e di sede aziendale) non è di per sé idoneo ad inficiare, sul piano della logicità e della proporzionalità al fine perseguito, la scelta del Prefetto di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata.
Consiglio di Stato, Sez III, 15 settembre 2014, n.4701
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia