-Se è pacifico in giurisprudenza, che l’elemento parentale non possa da solo essere indice di influenza mafiosa, per cui le responsabilità penali di parenti non possono ricadere su soggetti esenti da mende, deve osservarsi che, in presenza di una società su base sociale esclusivamente familiare, non pare illogico presumere che i vincoli di sangue e l’appartenenza familiare, non disgiunta dalla stessa convivenza, costituiscano il tessuto stesso della vita della impresa, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia.
-Le informative antimafia non sono provvedimenti di carattere punitivo per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza e responsabilità nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte, trattandosi di una forma eccezionale di tutela avanzata a presidio dell’ordine pubblico; come tali possono basarsi su circostanze, rilevanti su un piano oggettivo, ma del tutto indipendenti da specifiche colpe attribuite ai soggetti interessati.
Consiglio di Stato, Sez III, 1 settembre 2014, n.4450
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia