TAR LAZIO ROMA SEZ I sentenza 8 gennaio 2015 n 165

Territorio e autonomie locali
8 Gennaio 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per “condizionamento” e “infiltrazione” della criminalità organizzata, di cui all’art. 143 TUEL, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione delle esigenze di celerità del procedimento stesso e della difficile ipotizzabilità di un apporto sostanziale valido della collaborazione procedimentale così preclusa, considerata anche la formale riservatezza degli elementi documentali e prettamente indiziari su cui si basa necessariamente il peculiare procedimento in questione.
La proposta del Ministro dell'Interno di scioglimento di un Consiglio comunale, che costituisce il ruolo centrale del nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento stesso, non è vincolata alle eventuali, difformi valutazioni risultanti dalla relazione prefettizia, atteso che è nella facoltà del Ministro orientare autonomamente il proprio convincimento in ordine alle conseguenze da trarre dagli elementi trasmessi con la detta relazione e coerentemente con essi.
É legittimo lo scioglimento di un Consiglio comunale nel caso in cui sia l’andamento generale della vita amministrativa di un ente locale a subire influenze da un ipotizzato condizionamento “mafioso”, potendo l’indagine riguardare non solo scelte strettamente “di governo” in materia di programmazione e pianificazione ma anche specifiche attività di gestione, che si qualificano in realtà per essere di sostanziale interesse per le consorterie criminali, in relazione proprio alla maggiore e più repentina disponibilità ivi offerta di risorse pubbliche.
Gli ”elementi” addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti con (e da) la criminalità organizzata devono essere considerati non isolatamente ma nel loro insieme, dato che solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito di collusione con tale criminalità mosso al Consiglio comunale in un determinato contesto ed a prescindere da responsabilità dei singoli su specifici fatti.
Il potere di scioglimento in questione, con conseguente affidamento della gestione dell’ente a una Commissione straordinaria, ben può fondarsi anche su circostanze che non denotino il volontario concorso degli amministratori nei fatti in cui si concreta l’infiltrazione e il condizionamento “mafioso”, risultando sufficiente che a tale fenomeno i titolari degli organi dell’Ente non siano stati in grado di opporsi efficacemente in presenza di sintomatiche disfunzione dell’”agire” del Comune delle quali si siano giovati gli interessi della consorteria criminale organizzata e individuata.
Il potere di scioglimento del Consiglio comunale ha una valenza, se non proprio “politica”, quanto meno di “alta amministrazione” e implica, quindi, un elevatissimo tasso di discrezionalità della p.a., sia nell’accertamento sia nella relativa valutazione dei fatti e elementi acquisiti al procedimento, che si sottrae a un sindacato di merito dal parte del giudice amministrativo, che non può che limitarsi alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole nei sensi sopra richiamati.