Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che per l’emanazione del relativo provvedimento è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato. L’art. 143 consente l’adozione del provvedimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza. Tali vicende, poi, considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, un quadro complessivo del condizionamento mafioso dell’amministrazione dell’ente locale. La valutazione di scioglimento dei corpi elettivi degli enti locali, conseguente a fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, si basa, difatti, da un lato, sull’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, sulla constatazione delle precarie condizioni di funzionalità dell’ente. Il DPR e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono atti di alta amministrazione, perché impingono sulla prevalenza dell’indirizzo politico di contrasto alle mafie rispetto al mero rispetto delle consultazioni elettorali. In altre parole, tra i due valori, entrambi costituzionalmente rilevanti, non si può conservare questo senza che sia pienamente realizzato quello, ossia senza che il dato elettorale non sia genuino o, almeno, quanto più è possibile depurato dal condizionamento mafioso. Da ciò discende come, a fronte della struttura normativa del procedimento dissolutorio, in virtù del quale si realizza lo scioglimento sulla scorta d’un giudizio complessivo sui fatti rivelatori del condizionamento, a questo Giudice spetta un sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza possibilità di valutazioni che, al di là della repressione del travisamento dei fatti, si muovano sul piano del merito.