1. In ordine allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è necessaria, trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale. Rileva, al riguardo, il carattere straordinario della misura che, nell’ipotesi di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta la collettività , quali quelli rappresentati dall’ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo scioglimento ex art. 143 del d. lgs. 267/2000 è volto a tutelare, giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante un intervento rapido e deciso.
2. Nel vigente sistema normativo, lo scioglimento dell’organo elettivo – che, di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, ha non finalità repressive nei confronti di singoli, bensì di salvaguardia dell’amministrazione pubblica – si connota quale “misura di carattere straordinario†per fronteggiare “una emergenza straordinariaâ€.
3. La natura dell’atto di scioglimento dà ragione dell’esistenza, oltre che della gravità , dell’urgenza del provvedere, alla quale non può non correlarsi l’affievolimento dell’esigenza di salvaguardare in capo ai destinatari, nell’avvio dell’iter del procedimento di scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento.
CONSIGLIO DI STATO SEZ III sentenza 14 febbraio 2014 n727
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia