CONSIGLIO DI STATO parere 18 aprile 2012 n 2486 numero affare 32142011

Territorio e autonomie locali
18 Aprile 2012
Categoria 
15 Controllo sugli Organi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il provvedimento adottato ai sensi dell’art.143, comma 5, del d.lgs.n.267/2000, non ha carattere sanzionatorio. Sanzionatorio è un provvedimento che, addebitando a taluno la commissione di un fatto vietato, gli applica una misura afflittiva. Né nella disposizione del citato art. 143, comma 5, né nel decreto impugnato, sussistono i due elementi, perché la disposizione prevede la destinazione dell’impiegato ad altro ufficio o mansione al fine di ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, e il decreto impugnato si limita a ricalcare la disposizione legislativa. Nessun fatto viene addebitato al ricorrente, né egli lo specifica; e non può poi dirsi “sanzione”, ossia misura afflittiva, lo spostamento da uno ad altro ufficio di pari livello dello stesso ente. La mancanza di carattere sanzionatorio del provvedimento, in concreto e per come è previsto dalla legge, è dimostrata dall’obbligo di avviare un procedimento disciplinare, al termine del quale soltanto può esservi una sanzione.