TAR VENETO VENEZIA SEZ II sentenza del 23 maggio 2013 n744

Territorio e autonomie locali
23 Maggio 2013
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia 

In base al dettato normativo ed ai principi generalmente riconosciuti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, n,.3934/09; T.A.R. Catanzaro, n. 851/2001), il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 141 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 è l'organo chiamato a reggere l'Ente locale a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale in sostituzione degli organi ordinari e adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi (salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina): pertanto, i poteri del predetto organo si estendono a tutti gli atti di gestione dell'Ente stesso, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione; con la conseguenza che non è soggetto alla limitazione, prevista per i Consigli comunali dall'art. 31 L. 8 giugno 1990 n. 142, ai soli atti di carattere urgente, nel periodo prossimo al rinnovo dell'organo, trattandosi di limitazione che trova la propria ratio nella necessità di evitare che l'organo elettivo incida sulla formazione della volontà degli elettori.