TAR PUGLIA LECCE SEZ I sentenza del 16 febbraio 2012 n282

Territorio e autonomie locali
16 Febbraio 2012
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia 

-L’atto di dimissioni non può essere ricondotto all’alveo dei procedimenti ad istanza di parte: esso costituisce infatti atto giuridico in senso stretto i cui effetti sono direttamente previsti dall’ordinamento, senza che con la sua presentazione possa innescarsi alcun tipo di istruttoria e di valutazione ad opera della PA, la quale deve a sua volta limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti a tal fine dalla legge e ad assumere i consequenziali adempimenti (surrogazione oppure presa d’atto dello scioglimento del consiglio in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri).
-La delega per le vie brevi non può in alcun modo equivalere a quella autenticata, secondo quanto espressamente previsto dalla legge. In proposito la giurisprudenza ha così affermato che “non può … invocarsi il principio della libertà delle forme dell'attività giuridica. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, infatti, producono automaticamente un effetto di obiettiva gravità nella vita politica della comunità locale, e per tale ragione sono sottoposte a formalità (forma scritta, contestualità o contemporaneità, assunzione al protocollo dell'ente, destinatario determinato), le quali già esprimono una deroga … al principio della libertà delle forme che ben si accorda con l'imposizione dell'autenticazione e della delega autenticata” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6006).