-La regola per cui, per determinare l’autoscioglimento del consiglio, le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate “contestualmente” (vale a dire con unico atto sottoscritto da tutti gli interessati) ovvero con atti separati ma depositati contemporaneamente, ha lo scopo di evitare che i consiglieri di opposizione, approfittando delle dimissioni presentate occasionalmente da qualche consigliere di maggioranza per ragioni personali, si dimettano a loro volta in massa determinando così lo scioglimento del consiglio, senza che in realtà la maggioranza sia mai entrata in crisi.
- L’autenticazione della firma, fatta in calce dal notaio, vale inevitabilmente ed inscindibilmente per l’intero contenuto del documento, ossia tanto per la manifestazione della volontà di dimettersi, quanto per il conferimento della delega per la presentazione dell’atto.
CONSIGLIO DI STATO SEZ III sentenza 27 marzo 2013 n1730
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia