Competenza nella riorganizzazione delle strutture degli uffici comunali nonché degli atti collegati, presupposti, connessi e coordinati.
Conformità alla legge degli atti organizzativi dell'Amministrazione comunale appellata, nella definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e nel conferimento della titolarietà degli stessi.
Gli atti amministrativi aventi natura organizzatoria non generale, esplicano immediatamente i loro effetti essendo idonei a modificare direttamente le strutture operative dell'Ente, non necessitando di successivi provvedimenti.
Tali atti sono soggetti alla disciplina pubblicistica (art.2, c.1, D.Lgs. 165/2001), e, se oggetto di contestazione giurisdizionale, rimessi alla cognizione del g.a. (art.63, D.Lgs. 165/2001); è dunque a questi applicabile il c.1 dell'art.3, legge n.241/1990, in omaggio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, la cui attuazione deve essere assicurata anche nella concreta articolazione dell'architettura degli uffici pubblici. Disposizione quest'ultima, riferita ai provvedimenti amministrativi, che non è, invece, immediatamente applicabile agli atti di diritto privato che riguardano la gestione ordinaria del rapporto e la "microorganizzazione" delle strutture dell'amministrazione, affidate alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8 novembre 2005, n.21592; Cons. St., Sez.V, 20 dicembre 2011, n.6705 ; Comm. spec., 5 febbraio 2001, n.471/2001). È necessario, quindi, che gli atti amministrativi attraverso i quali vengono organizzati gli uffici si ispirino (rendendoli conoscibili) a principi di non manifesta illogicità o incongruità dell'assetto in concreto prescelto.