Legittimità nomina commissione giudicatrice di un concorso di ente locale.
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico.
L'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, con riguardo agli enti locali, dispone che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui, tra l'altro, è attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso.
Nel caso in specie il Presidente della commissione è stato nominato direttamente dalla Giunta e non dall'organo di gestione e, quindi, da soggetto privo della necessaria competenza.
Anche i membri esperti sono stati a loro volta nominati direttamente dal Presidente individuato dalla Giunta e non dal Dirigente del Servizio Risorse Umane, e quindi, da soggetto parimenti privo della necessaria competenza.
Gli atti di nomina della commissione si appalesano, quindi, come illegittimi perché assunti in violazione dei fondamentali principi di separazione dei poteri e di alterità.