Il riferimento ad elementi “concreti” esprime la volontà del Legislatore di limitare il ricorso a mere costruzioni logico-deduttive, disalveate dalla presenza di puntuali riscontri fattuali; la caratteristica di “univocità” fa invece riferimento ad una direzione tendenzialmente oggettiva dell’elemento indiziario, a cui deve accompagnarsi la coerente connotazione degli elemento indiziari, auspicabilmente scevra da carattere di plurivocità, sì da dimostrare tratti di assimilabile coerenza d’insieme di tutti gli indizi raccolti, con assenza di possibili interferenze interpretative; da ultimo la “rilevanza” pertiene, più propriamente, al processo elaborativo e valutativo dei fatti accertati e degli elementi riscontrati, imponendo al titolare del potere l’impiego di particolare cura nel percorso motivazionale.