Validità del voto nelle deliberazioni del Consiglio comunale.
Per stabilire il raggiungimento del quorum necessario all'approvazione delle deliberazioni consiliari e la computabilità a tal fine, fra i consiglieri presenti, anche di quelli che abbiano dichiarato di astenersi per la sussistenza di conflitti di interesse, si deve tener conto di quanto stabilito nello Statuto del Comune.
Non si rinvengono, a questo proposito, limiti o prescrizioni del TUEL, il quale si limita ad affidare la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale alla fonte statutaria ed a quella regolamentare.
Ne c'è alcuna norma che fornisca un'espressa disciplina al computo degli astenuti ai fini non della validità del voto (quorum strutturale), ma della maggioranza per la approvazione delle deliberazioni consiliari (quorum funzionale).
Diverso è il caso in cui i consiglieri in conflitto di interesse abbiano poi partecipato alla "discussione", in violazione dell'art.78 TUEL, che individua nell'astensione dalla votazione e dalla discussione il comportamento sufficiente al raggiungimento del principio di "buona amministrazione".