TAR Basilicata - Sez.I - Sentenza del 6 aprile 2012 n.165

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2012
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.03 Accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Annullamento d'ufficio degli atti di procedura concorsuale.

Estratto/Sintesi: 

Il potere dell'Amministrazione di non concludere una procedura concorsuale o di annullare i relativi atti, anche dopo l'espletamento delle prove da parte dei candidati, allorché emergano vizi procedurali che giustifichino il ripensamento amministrativo, deve trovare un logico e necessario correttivo, in attuazione dei fondamentali principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'oggettiva gravità ed univocità degli errori commessi nel corso della procedura, che inficiano l'esito delle prove.

L'Autorità amministrativa, secondo una giurisprudenza consolidata, se da un lato gode di ampi margini discrezionali circa l'annullamento dei propri provvedimenti, d'altra parte deve tener conto dell'esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto. E non è sufficiente l'esigenza di ripristinare la legalità violata, che deve bilanciarsi con la valutazione degli interessi sia dei privati sacrificati, sia dei contro interessati, entro un termine ragionevole.

Il provvedimento adottato in autotutela deve, quindi, indicare puntualmente la natura, la gravità  e l'incidenza delle anomalie che impongono l'annullamento degli atti della procedura, anche alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le posizioni contrapposte dei partecipanti alla procedura stessa.