Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza del 17 maggio 2012 n.2817

Territorio e autonomie locali
17 Maggio 2012
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto del Comandante della Polizia Municipale all'inquadramento nel livello apicale previsto per l'Ente.

Estratto/Sintesi: 

La dipendenza funzionale diretta tra responsabile del Corpo della Polizia municipale e Sindaco e la strutturazione autonoma del Corpo medesimo, non sono incompatibili con la qualificazione dell'Area della Polizia Municipale come struttura intermedia.

Il Comandante della Polizia municipale non deve necessariamente rivestire il livello apicale previsto per l'Ente: una cosa è l'esercizio delle funzioni di Comandante del Corpo, non attribuibili a dirigenti di Settore estranei; ben altro è l'assunzione della qualifica apicale dirigenziale conseguente alla classificazione dell'Area della Polizia municipale come struttura di massima dimensione dell'Ente (vale a dire come Settore) anziché come Servizio, ancorché autonomo.

In tema di inquadramento dei dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art.40 d.P.R. 25 giugno 1983, n.347, stante l'ampia discrezionalità di cui dispongono i comuni in ordine al tipo concreto di organizzazione del corpo dei vigili urbani in virtù dell'art.7 Legge 65/1986, la circostanza che quest'ultimo sia posto alle dirette dipendenze del sindaco non lo qualifica come struttura di massima dimensione - cui preporre un funzionario di qualifica dirigenziale - ben potendo accadere che la mera mancanza di livelli direttivi intermedi tra il sindaco stesso ed il responsabile del servizio di polizia municipale determini il riconoscimento, in capo a detto corpo, di un maggior rilievo rispetto alle altre quanto ad autonomia e dimensione.

Anche la classificazione di un comune in una classe superiore non determina di per sé un generalizzato e automatico slittamento verso l'alto delle qualifiche preesistenti, né l'automatico inquadramento dei dipendenti nella qualifica superiore, potendo solo porsi, per l'ente locale, la necessità di modificare il proprio assetto organizzativo per adeguarlo alle mutate esigenze operative e funzionali. In tal senso si esclude che la diversa classificazione dell'ente possa avere effetti automatici sul rapporto d'impiego dei dipendenti.