Indennità di espropriazione. La sentenza emessa a seguito di giudizio di opposizione alla stima non è affetta da vizio di ultrapetizione seppur è liquidata con una indennità di esproprio di importo superiore a quello indicato nella citazione. Il giudizio di opposizione alla stima ha quale unico scopo la giusta indennità commisurata al determinato esproprio. La sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 2011 n. 181 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 4, D.L. n. 333 del 1992, convertito nella L. n. 359 del 1992; a seguito della citata sentenza va applicato il criterio del valore venale pieno di cui all’art. 39 della L. n. 2359 del 1865, visto che trattasi di criterio ancora vigente nell’ordinamento avente efficacia generale ed immediata. Per espropri successivi al 30 giugno 2003, la liquidazione della indennità di occupazione si applica quanto dall’art. 50 dal D.P.R. n. 327 del 2001, mentre per quelli precedenti si applica il criterio di 1/12 annuo della indennità di esproprio di cui alla L. n. 865 del 1971.