Esclusione di una società dalla stazione appaltante per carenza del requisito di capacità tecnica richiesto nel bando di gara (in vigenza del D.Lgs. 163/2006 abrogato con D.Lgs. 50/2016).
Il potere discrezionale della stazione appaltante di prescrivere adeguati requisiti per la partecipazione alle gare di affidamento di appalti pubblici è soggetto a limitazioni, delineate nelle clausole del bando, attraverso specifici elementi indicati dalla capacità economica, finanziaria e tecnica, tali che facciano presumere l'idoneità dell'impresa a realizzare il programma contrattuale perseguito dall'Amministrazione ed a proseguire nel tempo e in modo adeguato l'attività espletata.
Il Collegio evidenzia che la normativa in materia di contratti pubblici esprime la prevalenza dell'interesse sostanziale rispetto ai canoni meccanicamente formalistici, come può evincersi dall'art.46 D.Lgs. 163/2006 il quale esclude che i bandi e le lettere di invito possano contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, rispetto a quelle dalla stessa norma indicate, introducendo il principio della tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali.