Corte Costituzionale - Sentenza del 21 ottobre 2011 n.277

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2011
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)
04 Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità04.03 Incompatibilità
Principi enucleati dalla pronuncia 

Incompatibilità tra la carica di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e quella di Senatore della Repubblica.

Estratto/Sintesi: 

È costituzionalmente illegittimo quanto previsto dalla legge 60/1953 nella parte in cui non è prevista la incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
La Consulta ha ripetutamente affermato che in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle regioni ordinarie in quanto titolare di potestà legislativa primaria. Ma anche le Regioni a statuto speciale, in ambiti pur ad esse affidati in via primaria, devono rispettare il principio di eguaglianza (art.51 Cost.).
Inoltre, l'art.65 Cost., stabilendo che "…la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore…" pone una precisa riserva di legge statale, essendo quindi precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà legislativa primaria, di determinare le cause di incompatibilità, oltre che di ineleggibilità, con l'ufficio di deputato o di senatore.
Spetta, quindi, solo allo Stato la competenza di stabilire i casi di incompatibilità con siffatte cariche.