Istituto della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. – Soggetti legittimati ad opporsi al ricorso straordinario al Capo dello Stato. – Strumenti urbanistici generali.
La sentenza, riguardante l'impugnazione di strumenti urbanistici generali, afferma alcuni principi in materia di ricorso giurisdizionale e di ricorso straordinario al Capo dello Stato, trattando dell'asserita inammissibilità dell'opposizione al ricorso straordinario da parte del Comune.
È esclusa la configurabilità di soggetti controinteressati rispetto all'impugnazione di strumenti urbanistici generali, nella considerazione che la funzione esclusiva dello strumento urbanistico è di predisporre un ordinato assetto del territorio, prescindendo dalla posizione dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possano derivare dalla pianificazione.
I proprietari di aree contemplate dal piano regolatore o dalle sue varianti non hanno la posizione formale di controinteressati nei confronti del ricorso giurisdizionale proposto contro lo strumento urbanistico, e non sussiste quindi alcun obbligo per il ricorrente di notificare ad essi il ricorso, indipendentemente dalla natura dell'interesse legittimo fatto valere (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 8 maggio 1996 n.2; Cons. St., sez.V, 2 marzo 2010, n.1184; Cons. St., sez.IV, 8 luglio 2002, n.3805).
Il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico (o, come nella fattispecie, di una sua variante) costituisce un atto complesso ineguale, in ragione del fatto che deve intendersi la risultante del concorso di diversi atti di volontà, quello di livello comunale, esponenziale e rappresentativo della collettività e degli interessi locali, e quello regionale (e provinciale), espressione di un più ampio potere di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica.
In tale prospettiva, dunque, il Comune, in quanto coautore della variante approvata, assume la posizione di controinteressato.
La sentenza additiva n.142/1982 della Corte Costituzionale ha equiparato ai controinteressati, ai fini dell'esercizio della facoltà di opposizione al ricorso straordinario proposta dal Comune, l'ente pubblico diverso dallo Stato.
Nella fattispecie l'eccezione si basa sull'interpretazione dell'art. 10, co.1 DPR 1199/1971, che consente ai controinteressati e alle amministrazioni diverse da quelle statali (sent.142/1982 C.Cost) che hanno emanato l'atto impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica, di proporre opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
La ratio dell'istituto della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale è quella di garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento che consegue alla proposizione del ricorso straordinario, di scegliere la sede che ritengono più idonea per la trattazione della controversia, in considerazione delle maggiori garanzie che questa assicura (doppio grado di giudizio, perfezione del contraddittorio, pubblicità delle udienze, discussione orale, termine per la pubblicazione delle pronunce, possibilità di ricorrere in Cassazione per motivi di giurisdizione ai sensi dell'art.111 Cost.); tali enti sono solo equiparati ai fini della legittimazione alla proposizione dell'opposizione, essendo sufficiente che tali soggetti siano comunque portatori di una situazione giuridica qualificata di un interesse giuridicamente apprezzabile, sul piano formale o sostanziale, del quale deve essere titolare la parte che presenta l'opposizione.
Sono legittimati a proporre opposizione quei soggetti ai quali il ricorso deve per legge essere notificato, ossia le parti necessarie del giudizio o del procedimento, contitolari del rapporto impugnato.