TAR Campania - Napoli, Sez. I - Sentenza del 10 marzo 2011 n.1427

Territorio e autonomie locali
10 Marzo 2011
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Principio di pari opportunità nell'accesso ai pubblici uffici ed alle cariche pubbliche.

Estratto/Sintesi: 

Il principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche, sancito dall’art.51 della Cost., ha natura di diritto fondamentale, direttamente applicabile come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite comparativo.
Attesa la trasversalità del principio (art.51 Cost.), ciascun soggetto che compone la Repubblica, dovrà darvi attuazione in considerazione degli strumenti normativi di cui dispone ed entro i limiti di competenza per materia ad esso riconosciuti.
Il D.Lgs. n.198/2006 assicura le pari opportunità in tutti i campi, assegnando tale obiettivo a tutti gli attori istituzionali attraverso ogni possibile strumento di disciplina, normativo e non.
Ulteriore strumento di attuazione è costituito dagli statuti comunali e provinciali che, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.267/2000, stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
L'attività di promozione non deve tradursi in una riserva di posti in favore del sesso ritenuto discriminato, in quanto una simile interpretazione eccederebbe i limiti e le intenzioni rinvenibili nella Costituzione, ma deve consistere nel sostegno, da parte dell'organo competente, del massimo impegno esigibile, per assicurare ad appartenenti di entrambi i sessi l'accesso a cariche pubbliche.
Il Sindaco, al quale il D.Lgs. n.267/2000 riconosce un ampio potere discrezionale in ordine ai componenti della Giunta, può opporre ragioni politiche alla presenza di una donna nella formazione dell'organo di governo, ma deve trattarsi di una condizione di assoluta impossibilità di attuazione del principio in oggetto, giustificato da ragioni di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione, diversamente traducendosi in un'ingiustificata elusione di un precetto costituzionale.