Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - Sentenza del 23 marzo 2011 n.3

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2011
Categoria 
19 Giurisdizione
Principi enucleati dalla pronuncia 

Rapporti tra domanda di annullamento e domanda di risarcimento. - Richiesta di risarcimento dei danni causato da un provvedimento di sospensione dalle gare non impugnato nei termini. Pregiudiziale amministrativa.

Estratto/Sintesi: 

La Plenaria, in questa sentenza, esamina il tema della pregiudiziale amministrativa, ossia l'autonomia dell'azione di risarcimento dalla domanda di annullamento, alla luce del nuovo codice del processo amministrativo.
Il privato può agire in giudizio, nei termini previsti, per il risarcimento di un danno derivatogli da un provvedimento amministrativo anche senza essersi preventivamente rivolto al giudice per richiedere l'annullamento di quel provvedimento.
L'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti a garanzia delle posizioni di interesse legittimo, viene vista non più come preclusione di rito ma come dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, per l'esclusione o la mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.
L'affermazione del principio dell'autonomia tra le due azioni ha trasformato il giudizio amministrativo da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto.
Resta, tuttavia, il principio civilistico per cui il risarcimento non è dovuto per il danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art.1227, c.2,c.c.).