Corte Costituzionale - Sentenza del 7 aprile 2011 n.115

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2011
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco (art.54, c.4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.) .

Estratto/Sintesi: 

Il TAR ha sospeso un'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che vieta l'accattonaggio nel territorio comunale, sottoponendo la questione alla Corte Costituzionale circa la legittimità dell'art.54, c.4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m., nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a "contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato", al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.
Ciò in quanto la disposizione censurata violerebbe anzitutto, ed in particolare, gli artt.23, 70, 76, 77, 97 e 117 Cost., ove sono espressi i principi costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità.
L'art.54, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei  principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
Il riferimento al rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento riguarda i provvedimenti contingibili e urgenti e non anche le ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione.
Non è consentito alle ordinanze sindacali "ordinarie" – pur rivolte al fine di fronteggiare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti.
Imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente "l'assoluta indeterminatezza" del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una "totale libertà" al soggetto od organo investito della funzione (sentenza 307/2003).
Si deve, in conclusione, ritenere che la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all'art.23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.
L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.