CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 21 dicembre 2010 n9323

Territorio e autonomie locali
21 Dicembre 2010
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Seppur risponda al vero la circostanza che nel diritto amministrativo trova cittadinanza il principio di valenza generale per cui “il provvedimento amministrativo è sufficientemente motivato con il richiamo per relationem ad altro atto”( tra le tante si veda Consiglio Stato , sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6165), è d’altro canto incontrovertibile, ad avviso del Collegio, che ciò non possa accadere con riferimento ad atti, di natura straordinaria ed eccezionale, quale indubbiamente è quello per cui è causa, (il potere di scioglimento dei consigli comunali, per infiltrazione della criminalità organizzata, ha una valenza di alta amministrazione ed implica, in quanto tale, un elevato tasso di discrezionalità, sia nell’accertamento, sia soprattutto nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento, che si sottrae ad un sindacato di merito da parte del giudice. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. - Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665-).
Proprio perché sono assai ristretti i margini di verifica giudiziale, e perché l’Amministrazione gode di lata ed amplissima discrezionalità in materia, è al contrario necessario che la motivazione del provvedimento compendi nel modo più analitico possibile quali siano stati, ad avviso dell’Autorità amministrativa procedente, gli elementi concreti (tra quelli evidenziati dalle risultanze istruttorie) che hanno giustificato l’opzione di sciogliere l’organo politico democraticamente eletto.