L'art.59, c. 4, D.Lgs n. 267/2000 riguardante l' intervento prefetto della notifica per provvedimento giudiziario agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina, deve essere volto alla verifica da parte dell’organo amministrativo designato, quando la condanna riguardi uno dei reati per i quali è prevista. L' intervento del prefetto relativo alla notifica del provvedimento giudiziario, prevista dall’art.59, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina , deve ritenersi , non già meramente dichiarativo, ma costitutivo dell’efficacia, vale a dire un passaggio volto alla verifica da parte dell’organo amministrativo designato che la sospensione sia stata disposta ovvero che la condanna riguardi uno dei reati per i quali è prevista.