Affidamento di incarichi dirigenziali di "alta specializzazione" a soggetti esterni.
Il ricorrente impugna la deliberazione della Giunta e il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, lamentando che l'Amministrazione in esame ha conferito l'incarico dirigenziale superando il limite totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, entro il quale è consentita l'assunzione di soggetti esterni all'amministrazione.
I giudici toscani hanno ritenuto tale motivo di ricorso infondato, spiegando che l'art.110 del D.Lgs. individua la base su cui calcolare la percentuale di incarichi conferiti a tempo determinato non riferendosi a posizioni organizzative ma ad una generale "area direttiva", alludendo ad una categoria generale di inquadramento del personale, che alla luce delle previsioni del C.C.N.L. si identifica nella categoria "D".
Le amministrazioni, in base a tale interpretazione, hanno una disponibilità relativamente ampia nell'individuare incarichi da attribuire con contratto a tempo determinato, per rispondere ad obiettivi ed esigenze transitorie.
Ciò possono fare solo rispettando il principio concorsuale, secondo cui i soggetti cui conferire gli incarichi devono essere individuati tramite procedure selettive adeguatamente pubblicizzate.
Nel computo degli incarichi affidati ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/00 non rientrano, poi, quelli relativi agli uffici alle dirette dipendenze degli organi politici per l'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo (per cui vige una disciplina specifica contenuta nell'art.90 del medesimo D.Lgs.267/00), nè l'affidamento dell'incarico di direttore generale (disciplinato dall'art.108 del TUEL).