Posizioni organizzative. La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. E' una funzione temporanea di alta responsabilità demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Gli atti di individuazione e di conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l'istituto demandandone l'applicazione agli enti pubblici - datori di lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. n. 165/2001, artt. 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4) e sono sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo (Cons. Stato, V, 15 febbraio 2010 n. 815).