Criteri di valutazione nei concorsi pubblici.
L'art.89 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, fra l'altro, in materia di "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" (co.2 lett. d) e che i relativi regolamenti fanno riferimento, nella definizione delle procedure per le assunzioni, ai "principi" fissati dall'art.36 del D.Lgs. n.29/93 (comma 3), dovendosi intendere tale richiamo ora effettuato alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 165/01.
Ciò comporta che deve essere comunque garantito il rispetto dei principi (art. 35 del D.Lgs. n.165/01), secondo cui l'assunzione deve avvenire mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano adeguatamente l'accesso dall'esterno e siano conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia.
L'obbligo di motivazione delle valutazioni concorsuali deve ritenersi assolto quando siano stati fissati preliminarmente e dettagliatamente dalla Commissione i criteri di valutazione e al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire "ab externo" la motivazione del giudizio valutativo.