Declaratoria di inefficacia del contratto in strumenti finanziari derivati.
Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, ora trasfuse negli artt.121 e 122 del c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente (anche in casi gravi) se mantenere o meno l'efficacia del contratto.
La mancata menzione nella legislazione di un potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla continuazione nell'esecuzione di un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può invece derivare da un'iniziativa autonoma della stazione appaltante.
Quindi l'inefficacia non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione.
La valutazione degli interessi connessi alla continuazione nella esecuzione di un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice ordinario e non può derivare da un'iniziativa della stazione appaltante.
L'auto-annullamento degli atti di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione intimata non esercita effetto caducante sui negozi stipulati con le ricorrenti, sicché solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra loro.