Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza del 13 gennaio 2011 n.172

Territorio e autonomie locali
13 Gennaio 2011
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.03 Appalti di servizi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Vizi di violazione del bando di gara contemplante adempimenti previsti a pena di esclusione (in vigenza del D.Lgs. n.163/2006 abrogato con D.Lgs. n.50/2016).

Estratto/Sintesi: 

La mancata collocazione, all'interno di una ulteriore busta, della documentazione prevista dalle modalità di presentazione delle offerte in un bando di gara, benché tra le cause di esclusione, non ha alterato il regolare svolgimento delle operazioni di gara.
Ove non si ravvisi la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio di sanabilità delle irregolarità formali e di attenuazione del rilievo delle prescrizioni solo formali della procedura concorsuale.
La commissione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, può riesaminare il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo, per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, anche se si tratta di una illegittima ammissione o esclusione di un'impresa concorrente.
Le clausole del bando costituiscono uno strumento per il perseguimento dei fini pubblici, per cui l'assenza di danni per chicchessia, rende praticabile il principio della disapplicabilità delle disposizioni di natura regolamentare da parte del giudice amministrativo, ove ciò risulti necessario ai fini di giustizia.