Forme di tutela della P.A. negli affidamenti tramite decadenza dall'aggiudicazione di una concessione ("project financing") con risoluzione della convenzione per grave inadempimento (in vigenza del D.Lgs.n.163/2006 abrogato con D.Lgs.n.50/2016).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame in materia di aggiudicazione di una concessione relativa a "project financing", evidenzia le diverse problematiche di tutela della P.A., distinguendo la fase pubblicistica (procedura di aggiudicazione) volta all'individuazione della scelta del promotore (che si conclude con l'affidamento della concessione al vincitore dell'apposita sequenza di evidenza pubblica), da quella privatistica (gestione della concessione) per la quale viene sottoscritta una convenzione (che stabilisce le obbligazioni delle parti, le ragioni per contestare inadempimenti, diffidare all'esecuzione di prestazioni e dare corso alla risoluzione della convenzione qualora gli inadempimenti siano particolarmente gravi).
Nel caso in cui si dovessero individuare vizi nella aggiudicazione della concessione, il concessionario, in autotutela, può procedere a far decadere l'aggiudicazione con il conseguente venir meno della convenzione stipulata, che trae la sua esistenza dalla concessione.
Nella sentenza in esame, il Consiglio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione per inadempimento della convenzione, dato che l'autotutela può essere esercitata solo su provvedimenti amministrativi viziati. In caso di un grave inadempimento non si può addivenire ad una sanzione con provvedimento di autotutela, ma si procede all'esame della convenzione stipulata arrivando, come già accennato, anche alla risoluzione della convenzione.