Scioglimento anticipato di un rapporto concessorio.
In caso di scioglimento anticipato di un rapporto concessorio gli atti con i quali l'amministrazione esercita il suo potere di autotutela necessitano di una motivazione adeguata, che dia conto dei fatti sopravvenuti e delle ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla cessazione autoritativa del rapporto prima della sua naturale scadenza.
Nell'ipotesi di un provvedimento carente nella motivazione è evidente la colpa dell'amministrazione che ha violato gli elementari doveri di diligenza e di conseguenza va riconosciuto e liquidato al danneggiato anche il danno patrimoniale costituito dal lucro cessante.
La causa de quo va ricondotta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.80/1998.