Istituzione di un nuovo comune.
La legge regionale del Piemonte in esame, nella parte in cui stabilisce che il limite per la costituzione di nuovi comuni è fissato in 5.000 abitanti, è seriamente indubitata di infrazione costituzionale per violazione del principio fondamentale recato dall'art.15 del T.U.E.L. e per violazione dell'art.117, Comma 3 della Costituzione.
Secondo l'art.15 del T.U.E.L, le Regioni, in armonia con gli artt.117 e 133 Cost., possono modificare le circoscrizioni territoriali, sentite le popolazioni interessate, ma è vietata comunque l'istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite.
Inoltre, la denunciata norma regionale infirma il principio di uguaglianza enunciato all'art.3 Cost., poiché legittima l'emersione di un trattamento differenziato rispetto a quello valevole per la generalità delle altre Regioni della Repubblica.