Corte Costituzionale - Sentenza del 26 novembre 2010 n.342

Territorio e autonomie locali
26 Novembre 2010
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Questione di legittimità costituzionale della finanziaria 2010 per lamentata decurtazione delle entrate tributarie regionali a favore di maggiori entrate per l'erario statale.

Estratto/Sintesi: 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Sicilia dell'art.2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), con riferimento agli artt.36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (Regio Decreto 15 maggio 1946, n.455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana") e all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) nella parte in cui prevede che le maggiori entrate tributarie derivanti dalla applicazione del comma 229 dello stesso art.2 della citata legge n.191 del 2009 "affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste".
Ciò in base all'assunto interpretativo, non espressamente dichiarato ma logicamente sottinteso, che l'effetto della disposizione censurata sia la destinazione al fondo in discorso dell'integrale importo della imposta sostitutiva percepita, ricomprendendo in esso anche le somme a tale titolo riscosse nella Regione siciliana, e che, in tale modo, sarebbero stati violati i principi costituzionali in tema di finanza regionale, contenuti negli artt.36 e 37 dello Statuto di autonomia e nell'art.2 del d.P.R. n.1074 del 1965, in base ai quali, invece, sono di spettanza regionale, salve talune eccezioni.
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti". Non vi è dubbio che l'applicazione di siffatta clausola di salvaguardia, invocabile anche con riferimento alla norma statale impugnata, esclude che, per ciò che concerne la Regione siciliana, il gettito della imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate, se riscosso nell'ambito della Regione, possa avere altra destinazione che non la Regione stessa.
Infatti condizione imprescindibile acciocché un'entrata tributaria erariale, seppur riscossa in Sicilia, affluisca alle casse dello Stato (e non a quelle della Regione) è che si tratti di una nuova entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla Regione.
"La questione proposta dalla Regione siciliana si risolve, pertanto, nell'ambito interno all'interpretazione della legge denunciata, la quale non prevede e non consente, essa stessa, l'attribuzione allo Stato di entrate tributarie erariali in contrasto con le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, e, dunque, se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria, il cui gettito sia stato specificatamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello Stato".