Corte Costituzionale - Sentenza del 26 novembre 2010 n.341

Territorio e autonomie locali
26 Novembre 2010
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni in materia ambientale.

Estratto/Sintesi: 

Il Governo del territorio è materia rientrante nella competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni.
Nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato ha solo il potere di fissare i principi fondamentali, rientrando tra le prerogative delle regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.
Per normativa di principio s'intende quella che stabilisce criteri ed obiettivi, mentre la normativa di dettaglio individua gli strumenti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi.
La tutela del territorio ha un contenuto "oggettivo", in quanto si riferisce all'ambiente come bene; e "finalistico" perché tende alla migliore conservazione di tale bene.
Sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente con la fissazione di adeguati e non riducibili livelli di salvaguardia; mentre è di competenza delle Regioni fissare le regole per la fruizione dell'ambiente, evitandone compromissioni o alterazioni e rispettando i livelli di tutela fissati dalla disciplina statale.
Non è incostituzionale, quindi, né contrasta con il principio di leale collaborazione, la norma dello Stato che non coinvolga le Regioni nel procedimento di individuazione di criticità da dissesto idrogeologico nel territorio regionale, rientrante nella materia di tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale (art.117 Cost.).