Corte Costituzionale - Sentenza del 24 novembre 2010 n.332

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2010
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

1) Illegittimità costituzionale di norme regionali che determinano il trattamento economico di alcune categorie di dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Esclusiva competenza statale.
2) Determinazione delle caratteristiche degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante biomasse.

Estratto/Sintesi: 

(1)
La destinazione di risorse per il trattamento accessorio di parte del personale regionale, interverrebbe in una materia riservata alla contrattazione collettiva ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che disciplina le procedure da seguire in sede di contrattazione e prevede l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, con conseguente violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile.
Con la sentenza n.189/2007 la C. Cost. ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che determinino il trattamento economico di alcune categorie di dipendenti pubblici affermando che, in tal modo, esse si pongono in contrasto con il generale principio, secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato", deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Principio fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati.
In conclusione, la norma, attribuendo a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto, tocca un aspetto essenziale del regime giuridico del rapporto contrattuale di lavoro subordinato che lega i dipendenti pubblici al loro ente di appartenenza (nella fattispecie, alla Regione) intervenendo a disciplinare i reciproci diritti ed obblighi delle parti di natura economica, che sono sicuramente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

(2)
La norma impugnata disciplina una particolare tipologia di impianti di produzione di energia riguardante la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, oggetto di competenza legislativa concorrente.
Ma la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia. Essa, pertanto, è preclusa alle Regioni.