Corte Costituzionale - Sentenza del 17 novembre 2010 n.326

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2010
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Cessazione del finanziamento statale alle comunità montane (art.2 c.187- legge 191/2009).
Soppressione del difensore civico e dei consorzi di funzione (art.2 c.186 legge 191/2009).

Estratto/Sintesi: 

Le norme oggetto di censura concernono la soppressione del finanziamento statale previsto dall'art.34 del d.lgs. n.504 del 1992, nonché da ogni altra disposizione dello Stato che abbia stabilito finanziamenti in favore delle comunità montane.
Le disposizioni si inquadrano in una complessa manovra di contenimento della spesa nel settore pubblico allargato, con particolare riferimento alla spesa per gli enti locali e trovano collocazione nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, prevista tra quelle di competenza concorrente dall'art.117, terzo comma, Cost..
Secondo il consolidato orientamento costituzionale le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica se si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non in generale, della spesa corrente e se non prevedono in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.
Con riguardo alle comunità montane, non costituisce ostacolo all'esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, attraverso la fissazione dei relativi principi fondamentali, la circostanza che si incida su un ambito materiale, quale quello relativo alle comunità montane, rimesso alla potestà legislativa residuale delle Regioni.
Per cui il legislatore statale può "legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari". A ciò "consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle suddette comunità montane non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali".
La disciplina dettata dal legislatore non deve, tuttavia, ledere il generale canone della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.
La norma, nello stabilire anche la cessazione del finanziamento statale delle comunità tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art.119 Cost. e come operante nelle more dell'attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Per le residue questioni di legittimità costituzionale sollevate su l'art.2, c.186, lett.a) della legge 191/2009, che riguardano la soppressione del difensore civico e per il quale sono sopravvenute, dopo la presentazione dei ricorsi, delle modifiche legislative che non hanno costituito oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.