In caso decadenza Sindaco ai sensi art. 53 c1 Tuel,, e giunta si procede anche allo scioglimento del consiglio, tuttavia il consiglio e la giunta rimangono in carica sino elezione nuovo consiglio e nuovo sindaco; inoltre, le funzioni del sindaco sono svolte, sino a elezioni, dal vicesindaco e dal vicepresidente. La norma dimissioni Sindaco, art. 53 c. 3 d.p.r. 267/2000, non ha applicazione analogica alle dimissioni del vice Sindaco, essendoci, differenza sostanziale tra le due cariche, che non rende assimilabile la nomina elettiva diretta del Sindaco (eletto dai cittadini a suffragio universale, art.46, d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 ), e quindi la sua importanza fondamentale nell’ambito degli organi di indirizzo dell’ente, con la mera designazione di un vice Sindaco. Il Consiglio di Stato afferma che, nel caso di impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco vicario, si procede alla nomina di un commissario prefettizio, il quale eserciterà le funzioni del sindaco e della giunta, permanendo in carica il solo consiglio. Va condivisa quella giurisprudenza, secondo cui il potere di commissariamento di cui all’articolo 19 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (non abrogato dal T.U.E.L., cfr. art. 273, ed applicato nel caso in esame) corrisponde a fattispecie diversa rispetto a quella di cui agli articoli 53 e 141 del Tuel (Consiglio di Stato, 9 giugno 2008, n. 2765).