TAR Veneto, Sez. I - Sentenza del 4 ottobre 2010 n.5269

Territorio e autonomie locali
4 Ottobre 2010
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.02 Appalti di forniture
Principi enucleati dalla pronuncia 

Esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di imprenditori che non denuncino intimidazioni e/o tentativi di estorsione da parte di associazioni criminali (in vigenza del D.Lgs. n.163/2006 abrogato con D.Lgs. n.50/2016).

Estratto/Sintesi: 

Il Codice dei contratti (D.Lgs. n.163/2006) esclude dalla partecipazione a gare di appalto i soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento  per aver omesso di denunciare dei tentativi di estorsione da parte di associazioni criminali.

Scopo della norma è quello di escludere dagli appalti pubblici gli imprenditori onesti che non hanno avuto il coraggio di denunciare i fatti commessi in loro danno.

Per contro, l'imprenditore responsabile di gravi reati accertati con sentenza passata in giudicato, tra i quali anche quelli inerenti alla criminalità mafiosa, è escluso in ragione dell'art.38, comma 1, lett. c).

Il Collegio evidenzia che la rilevanza dell'omissione della denuncia di reati è funzionale al contrasto del fenomeno criminale mafioso, ma mira anche a garantire la libera concorrenza e trasparenza nel settore dei pubblici appalti, considerando inaffidabile il contraente che non abbia denunciato le illecite richieste subite dalla criminalità organizzata.

Inoltre, l'art.29 della direttiva 92/50/CEE (norma questa che prima della direttiva 2004/18/UE coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), pur richiamando in via generale il principio della tassatività delle cause di esclusione, ha affermato che nulla osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale direttiva, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.